Fotografia, comunicazione, media e società

Immagini. Assoluzioni e condanne

Il danno d’immagine

di Gerardo Regnani
gerardo.regnani@gmail.com
31/08/2005

Le fotografie, analogamente ai testi possono essere oggetto di condanna, al di là dell’eventuale stigmatizzazione da parte dell’audience di riferimento, anche da parte dell’autorità giudiziaria.
I principi che regolano la divulgazione mediatica di una fotografia possono essere individuati, tra l’altro, nella legge sul diritto d’autore che stabilisce le norme per un adeguato utilizzo delle immagini. Detto testo normativo, in linea di massima, prevede il beneplacito del soggetto ritratto affinché una ripresa fotografica possa essere pubblicata. Esulano da quest’obbligo taluni casi per i quali prevale il cosiddetto “diritto di cronaca” e, per i quali, non risulta valida la previsione dell’autorizzazione alla pubblicazione.
Tra questi “casi” rientrano, certamente quelli riconducibili:
a) Alla popolarità, personale e/o per via dell’incarico pubblico che ricopre, del soggetto ripreso. Le immagini, ovviamente, devo riferirsi allo svolgimento del ruolo pubblico della persona raffigurata.
b) Ad esigenze legate ad eventi giudiziari o di polizia. In tali casi, in assenza del consenso degli interessati, non sarebbe però ammessa la pubblicazione di immagini che ritraggono soggetti detenuti e/o ammanettati. Si tratta di un’interdizione totale che può essere aggirata solo nel caso in cui sussistano fondati elementi di pericolo di fuga del raffigurato o per evidenziare un eventuale abuso di cui questi sia stato soggetto.
c) A finalità scientifiche, didattiche o culturali.
d) A circostanze di interesse generale e a carattere pubblico. Non è, quindi, permesso divulgare fotografie riprese in ambiti di tipo privato.
Ciò detto, la fotografia non deve arrecare danno al soggetto ritratto in termini di onorabilità, considerazione e dignità. Per tale ragione, è vietato la pubblicazione non autorizzata di fotografie:
a) “Scandalistiche” .
b) Che ritraggono persone interessate da eventi di cronaca, nel caso in cui queste immagini possano ledere il decoro della parte coinvolta.
c) Che raffigurano minori, in particolar modo se questi sono implicati in un procedimento processuale che li vede protagonisti in quanto indiziati, testimoni o vittime.
d) Relative a vittime di violenze di tipo sessuale.
Più in generale, un privato cittadino, salvo che non abbia dato il proprio consenso, ha diritto a restare anonimo, a meno che non sia coinvolto in un caso di cronaca o un evento pubblico.
In tutti questi casi, per chi pubblica fotografie esiste, anche per la tutela dell’eventuale danno d’immagine per gli interessati, il rischio della denuncia presso l’autorità competente.

Immagini. Assoluzioni e condanneultima modifica: 2007-03-22T17:40:00+01:00da
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